Tutti i docenti precari che abbiano svolto supplenze al 30 giugno hanno diritto alla monetizzazione delle ferie non godute
Gli insegnanti precari che nell’ultimo decennio abbiano lavorato con contratti fino al termine delle attività didattiche, hanno diritto al pagamento delle ferie maturate e non godute
Aumenta sempre di più il numero dei Tribunali, in funzione di Giudice del Lavoro, che accolgono i ricorsi presentati dagli avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio e che hanno condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare migliaia di euro in favore degli insegnanti per i giorni di ferie che hanno maturato e non anche beneficiato.
I ricorsi proposti dagli avvocati di Giustizia Scuola censurano la condotta illegittima che da anni il Ministero dell’Istruzione e del Merito assume, collocando in ferie d’ufficio tutti i docenti durante i periodi di sospensione delle lezioni (festività natalizie, pasquali, ecc..), senza una preventiva comunicazione e senza che gli stessi ne abbiano fatto espressa richiesta.
Difatti, quasi tutti i docenti con contratti di lavoro fino al termine delle attività didattiche, vale a dire fino al 30 Giugno, pur maturando circa 25 giorni di ferie all’anno, al termine delle lezioni scoprono, loro malgrado, di non avere più a disposizione giorni di ferie, poiché le scuole decurtano in automatico le ferie maturate relativamente ai giorni di sospensione delle attività didattiche.
Tale atteggiamento del M.I.M. non solo nega il diritto del docente precario ad un adeguato riposo (costituzionalmente garantito), ma gli nega anche il diritto ad ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute.
IL RICORO PER LE FERIE MATURATE E NON GODUTE
I legali, nei vari ricorsi presentati hanno richiamato i principi espressi sia dalla Corte di Giustizia Europea, sia dalla Corte di Cassazione, secondo cui una legge nazionale che preveda la perdita automatica del diritto alla monetizzazione delle ferie, contrasta con la normativa comunitaria se il lavoratore non richiede di usufruire delle ferie maturate.
Tali principi sono stati ribaditi anche dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 16715 del 17.06.2024 la quale ha stabilito che “il docente precario con contratto di supplenza al 30 Giugno, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, ha diritto all’indennità sostitutiva a meno che la scuola dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Trattasi di una conferma rispetto alle varie sentenze di accoglimento già ottenute dagli avv.ti Salvatore e Andrea Giannattasio.
Pertanto, tutti i docenti precari che negli ultimi 10 anni abbiano lavorato con supplenze fino al 30 Giugno, che non abbiano richiesto le ferie e che non abbiano ricevuto le dovute comunicazioni da parte del dirigente scolastico, potranno proporre ricorso al Giudice del Lavoro al fine di ottenere la giusta indennità economica, la quale ammonta, nella stragrande maggioranza dei casi ad un valore monetario di circa € 60/70 al giorno.
Per ulteriori informazioni visitare il sito https://giustiziascuola.com/ricorso-per-ottenere-il-pagamento-delle-ferie-non-godute/