Epilogo commissione Rodari, le precisazioni del progettista Bonelli

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota con le precisazioni di Roberto Bonelli il progettista dello studio di fattibilità della scuola Rodari.
Buongiorno Direttrice
Sono Roberto Bonelli – Architetto- e dai primi anni 90 fino al 2016 sono stato funzionario prima e Dirigente dal 1997 dell’ Ufficio Tecnico della Provincia di Varese con particolare riferimento all’ Edilizia Scolastica e al Patrimonio.
Dalla fine del 2016 sono libero professionista e ho redatto nel 2018 per conto del Comune di Saronno il Progetto di fattibilità in oggetto. Sono iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese a far data dal 1986 al n. 795.
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Ho seguito, seppur parzialmente, attraverso la Sua testata giornalistica, i lavori del Consiglio Comunale di Saronno del 21 u.s. in merito alle conclusioni dei lavori della Commissione Consiliare di inchiesta sulla perdita del finanziamento MIUR di 4 milioni di Euro e ho letto la trascrizione degli interventi dei vari Consiglieri, da Lei pubblicati on line e sul sito Facebook de ilSaronno negli ultimi giorni.
Essendo un tecnico, non avrei voluto intervenire , ma quanto dichiarato e poi trascritto e pubblicato sul sito de ilSaronno in data 25 Luglio dal Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pierluigi Gilli e in data 27 Luglio dalla Consigliera Avvocata Francesca Rufini, richiede delle mie precisazioni di carattere tecnico su quanto da essi affermato.
Prima di rispondere puntualmente alle osservazioni degli Amministratori soprarichiamati sul Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da me redatto, approvato dall’ Amministrazione Comunale e finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione , mi permetta queste brevi premesse di inquadramento generale.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 03/07/2018 venne approvato “ il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la Nuova Scuola Rodari redatto dallo scrivente disponendo altresì la presentazione dell’istanza di finanziamento a valere sul Bando denominato “PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2018/2020 – EMANAZIONE AVVISO PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA / DGR n. 7764 del 17.01.2018 e Decreto R.L. n. 5792 del 23.04.2018 “.
Come risulta dalla Deliberazione lo “studio di fattibilità (con alcuni allegati predisposti dal servizio stabili comunali finalizzati alla partecipazione al bando) è costituito dai seguenti elaborati:
-n. 21 elaborati tecnico amministrativi, comprensivi di relazioni, calcoli sommari della spesa, quadri economici, come meglio indicato nell’elaborato TA.00 – Elenco Elaborati – e come da originali depositati presso il Settore Ambiente, Urbanistica e Lavori Pubblici – Servizio stabili comunali – “
Come si evidenzia nelle premesse dell’atto e dalla documentazione allegata alla deliberazione, la progettazione è stata interamente partecipata passo dopo passo e condivisa sia con l’Ufficio Tecnico Comunale e gli Amministratori Comunali , ma anche con la Dirigente Scolastica, il corpo docente e amministrativo e il Consiglio di Istituto.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Rossato, infatti, con nota al Comune di Saronno del 26.06.2018 prot. N. 20274, citata nell’atto de quo, comunicava che il progetto da me redatto è stato condiviso dagli Organismi scolastici della Rodari.
Il Progetto di Fattibilità venne infatti pubblicamente presentato nei primi giorni di giugno 2018 nella sala mensa della Scuola Rodari, alla presenza, oltrechè dello scrivente e della collega collaboratrice Arch. Panosetti, dell’Arch. Massimo Stevenazzi e del suo staff, del Sindaco di Saronno, degli Assessori ai Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione, di alcuni Consiglieri Comunali, della Dirigente Scolastica, dei Docenti e dei rappresentanti dei genitori e degli studenti.
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Ai fini della scelta tra ristrutturazione e nuova costruzione da parte degli organi politici e amministrativi si riporta quanto indicato nelle premesse assertive della Delibera:
“Gli incarichi sopra indicati (incluso quello all’ing. Sergio Borroni per la valutazione antisismica.. ndr ) sono stati finalizzati a contemplare due scenari di intervento per la Scuola Rodari e precisamente la completa ristrutturazione o la realizzazione di una nuova costruzione; a seguito degli studi eseguiti il Comune di Saronno ha preso atto che tra le due soluzioni quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, tenuto conto delle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire nel rispetto della normativa vigente, e tenuto conto delle specifiche criticità della messa a norma antisismica dell’edificio attuale, è quella che prevede la costruzione di una nuova scuola in sostituzione dell’edificio esistente”.
Il quadro economico complessivo dell’intervento ritenuto più soddisfacente, quello della nuova costruzione , è pari a 5 milioni di Euro.
Non intendo qui dilungarmi sui contenuti del Progetto di fattibilità e enuncio solo i principali elementi progettuali.
La filosofia dell’intervento è stata quella di ottimizzare le risorse creando una scuola ecologica, attuale e funzionalmente coniugata alla nuova didattica e conforme alle Linee Guida del Decreto Interministeriale 11.04.2013.
In estrema sintesi la soluzione progettuale individuata, tenuto conto del rapporto costi/benefici, prevedeva:
- La demolizione dell’edificio attualmente adibito a corpo scuola avente struttura prefabbricata anni 50 mista acciaio-laterocemento conservando però il piano seminterrato in modo da riutilizzarlo come area parcheggio.
- Riqualificazione della palestra esistente mediante interventi di ristrutturazione ed ampliamento finalizzato ad una migliore e corretta fruizione.
- La costruzione di un nuovo plesso scolastico all’interno dell’area di pertinenza del comparto, con struttura innovativa lignea antisismica con elevata e attuale tecnologia costruttiva finalizzata all’abbattimento dei tempi di esecuzione in cantiere.
- La riqualificazione del piano sovrastante il seminterrato da adibire a parcheggio come area aperta e in parte coperta con funzioni sportive, ricreative e di relazione.
Particolare attenzione è stata posta nella progettazione, sia pur ovviamente a livello di fattibilità, del nuovo corpo scuola in stretta aderenza sia alle normative tecniche vigenti in materia di costruzioni scolastiche, ma anche in coerenza della volontà di limitare i costi di gestione con la riduzione delle emissioni, con criteri di sostenibilità energetica ed ambientale.
Le Relazioni allegate individuano, sia pur a livello di Progetto di Fattibilità, inoltre tutti gli altri aspetti connessi anche per quanto attiene la logistica del cantiere e la successione temporale degli interventi, studiata in modo tale da non inficiare la continuità dell’attività didattica ed istituzionale della Scuola.
Dopo la trasmissione da parte del Comune degli atti e degli elaborati progettuali al Ministero della Pubblica Istruzione per la partecipazione al Bando, lo scrivente ebbe una interlocuzione con il Presidente della Commissione di Valutazione della Regione, Commissione delegata dal Ministero per la redazione della classifica dei progetti ritenuti ammissibili al finanziamento, interlocuzione su alcuni aspetti formali del Progetto di Fattibilità.
Con il DM 175/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 06.05.2020 venne diffusa la graduatoria della Programmazione Nazionale di Edilizia Scolastica del triennio 2018/2020 con l’individuazione dei progetti assegnatari del finanziamento per l’annualità 2019, tra cui appunto il Comune di Saronno, sulla base del progetto redatto dallo scrivente, per un importo di 4 milioni di Euro.
Preme segnalare come il Comune di Saronno, abbia acquisito il più importante finanziamento nella Lombardia dopo la città metropolitana di Milano e, a livello nazionale, uno dei più rilevanti per le città non capoluogo di provincia.
Con il finanziamento da parte del Ministero del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica si concluse l’incarico professionale a me assegnato dal Comune di Saronno.
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Entro adesso nel merito delle osservazioni effettuate dagli Amministratori, così come riportate dalla Sua testata giornalista on line.
- Epilogo commissione Rodari, le conclusioni di Pierluigi Gilli di Sara Giudici – 25/07
Devo fare una premessa parlando del Presidente Avvocato Pierluigi Gilli, perché mi ricordo con piacere quando, nei primi anni 2000, in qualità di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Pubblica Istruzione della Provincia di Varese, collaborai con lui, che allora era Sindaco di Saronno e con il Dirigente Arch. Massimo Stevenazzi, per il trasferimento di alcuni immobili scolastici quali i licei dal Comune alla Provincia, in ottemperanza della Legge 23/96, la cosiddetta Legge Masini che disponeva il passaggio di competenze dei Licei dai Comuni alle Province.
Fu un lavoro lungo e faticoso e culminò con la riqualificazione del Liceo Legnani e una serie di interventi da parte della Provincia con progetti, condivisi con il Comune, sugli altri immobili oggetto del passaggio di competenza.
Fatta questa doverosa premessa, l’ Avvocato Gilli nel suo intervento parla di “circostanza che lo studio di fattibilità di cui è stato incaricato un professionista esterno conteneva complesse criticità e proprio per questo non è stato validato, con la conseguenza che lo studio di massima non era pienamente attendibile e men che meno utilizzabile ai fini del procedimento della procedura ai fini della prosecuzione dell’iter amministrativo “
Al di la delle ripetizioni lessicali riportate nella nota, certamente involontarie e frutto della trascrizione dell’intervento in aula, giova ricordare propedeuticamente quali sono i livelli progettuali di un’opera pubblica previsti dalla allora Legislazione vigente e cosa si intende per verifica e validazione dei progetti e quando si applica.
I livelli di progettazione sono stabiliti dall’art. 23 del Decreto Legislativo 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – che al comma 1 recita:
“ 1 – La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ….omissis “.
In soldoni il progetto di fattibilità è lo sviluppo preliminare di un’idea progettuale e il il comma 5 dello stesso articolo recita che “ il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che rappresenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire “.
Il progetto definitivo è il progetto che definisce compiutamente l’opera da realizzare ed è utilizzato dalle Stazioni Appaltanti per richiedere permessi, autorizzazioni, ecc.ecc. mentre il progetto esecutivo è quello cantierabile e posto a base di gara per la esecuzione dei lavori.
Ho fatto questa sintetica disamina perché la materia dei lavori pubblici è molto complessa e di difficile comprensione per chi non la esercita giornalmente ed è inoltre soggetta a continui e repentini cambiamenti legislativi per cui è facile cadere nell’equivoco, facendo confusione tra progetto di massima e studio di fattibilità, tra progetto di fattibilità e progettazione definitiva ed esecutiva ecc. ecc.
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Passiamo ora alla verifica e validazione dei progetti, richiamata dal Presidente Avv. Gilli e quando si applica , a legislazione allora vigente (2018).
La verifica e la validazione della progettazione di un’Opera Pubblica è un processo interno all’Ente committente, in questo caso il Comune di Saronno, ed e’ normata dall’art. 26 del Nuovo Codice dei Contratti, il Dlgvo 50/2016 e serve all’ Amministrazione per valutare la rispondenza del progetto da appaltare alle norme tecniche di riferimento, alle normative urbanistiche ecc. ecc.
I commi 1 e 2 dell’art. 26 infatti recitano:
- La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.
- La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento: nei casi in cui è consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (… appalto integrato, ma non è il nostro caso… ndr) , la verifica della progettazione redatta dall’aggiudicatario ha luogo prima dell’inizio dei lavori.
Appare evidente che quando parla di procedure di affidamento il legislatore si riferisce all’aggiudicazione dei lavori altrimenti non si spiegherebbe la precisazione di cui alla seconda parte del comma 2 dell’art. 26.
Tale concetto è ulteriormente rafforzato dai successivi commi 8 e 8 bis che recitano :
8 – La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal Responsabile del Procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. “
8-bis . Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il progetto definitivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall’affidatario sono soggetti, prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, all’attività di verifica.
Pertanto la validazione per un progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune non era ne necessaria, ne obbligatoria, ne ovviamente richiesta dal Bando Ministeriale in quanto tale fase di fattibilità non era finalizzato alla esecuzione dei lavori, ma costituiva solo il primo step dello sviluppo progettuale dell’ opera.
Correttamente nella deliberazione della Giunta Comunale di Saronno del 3 Luglio 2018 di approvazione del Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica e partecipazione al Bando Miur non se ne parla.
Un altro unico caso in cui, a legislazione vigente al momento della progettazione e approvazione del progetto di fattibilità, era obbligatoria la sua validazione era nel project financing o finanza di progetto che si utilizza soprattutto per le concessioni pluriennali o appalto di servizi, ma non è ovviamente questo il nostro caso.
Tra l’altro, detto incidentalmente, lo stesso articolo al comma 3 parla di Unità progettuale e nel nostro caso è mancato, così come indicato dal Legislatore, il contraddittorio tra gli estensori del progetto definitivo e lo scrivente, quale estensore del progetto di fattibilità.
Affermare “che lo studio di fattibilità non è stato validato, perché avrebbe contenuto complesse criticità“ , di cui parlerò di seguito, individua un inesistente rapporto di causa/effetto proprio per quanto indicato in precedenza.
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- Epilogo commissione Rodari , l’intervento di Rufini a partire dal “ tentativo di appropriarsi della commissione “ di Sara Giudici – 27/07
La Consigliera Avvocata Francesca Rufini, mi cita testualmente asserendo:
“Lo studio di fattibilità dell’arch. Bonelli, oltre a non essere stato validato, era uno studio, per stessa ammissione di chi lo aveva redatto, incompleto ed ha necessitato di uno stravolgimento per poter condurre alla progettazione definitiva; tutte le criticità più importanti erano state rinviate, come riferito dallo stesso Bonelli, alla successiva fase esecutiva/di progetto definitivo, dove poi i nodi sono venuti al pettine, e chi è stato incaricato di redigere il progetto definitivo li ha dovuti sciogliere . “
Per quanto riguarda la validazione, rimando a quanto da me soprarichiamato rispondendo all’ Avv. Gilli.
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Relativamente alle presunte criticità del Progetto di Fattibilità finanziato, rispondendo anche a quanto riportato in merito dal Presidente Avv. Gilli, segnalo quanto segue:
Lo scrivente è stato audito dalla Commissione Consiliare di Inchiesta il 26 Aprile u.s. e ha risposto esaustivamente, seppur in forma sintetica tenendo conto che si trattava di un colloquio a distanza, a tutte le domande rivoltegli dai Consiglieri.
Proprio per questo intendo, con le note seguenti, integrare quanto da me dichiarato in audizione.
Le domande effettuate dai Consiglieri allo scrivente hanno sinteticamente riguardato :
- Distanza dalla Ferrovia TRENORD della nuova costruzione prevista nel Progetto di Fattibilità.
Per quanto riguarda la distanza che i nuovi fabbricati devono avere dai binari della ferrovia , la norma di Legge è il DPR 753/1980 “ NUOVE NORME IN MATERIA DI POLIZIA, SICUREZZA E REGOLARITA’ DELL’ ESERCIZIO DELLE FERROVIE E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO “ e riguardano la sicurezza del transito ferroviario sia esso urbano, suburbano ed extraurbano relativamente ai problemi di visibilità per il conducente del treno, sicurezza ecc.
L’art. 49 recita che si applica il vincolo di inedificabilità nella zona di rispetto che per le linee ferroviarie è di 30 ml dal primo binario, mentre per le ferrovie metropolitane è di ml. 6.
Per giurisprudenza consolidata il vincolo di inedificabilità ha valore relativo e non assoluto e la stessa legge prevede che l’Ente autorizzato alla approvazione dei progetti possa consentire deroghe alle distanze dai binari.
Ora nel caso della Scuola Rodari lo scrivente ha a suo tempo effettuato un incontro con i vertici tecnici di Trenord con la verifica della situazione in loco.
Il tracciato ferroviario in oggetto è considerata una ferrovia suburbana e tra il terreno della Rodari e i binari della ferrovia c’è una strada, la Via Valletta.
Da Trenord c’era stato un assenso di massima alla allocazione del nuovo fabbricato in legno così come indicato graficamente, sia perché non inficia la sicurezza del transito ferroviario, sia per la possibilità di deroga da richiedere normativamente, da parte del Comune a Trenord, con la successiva fase di progettazione, come previsto dal Codice dei Contratti.
Il Codice dei Contratti- Dlgvo 50/2016 , infatti all’art. 23 comma 7 prevede che “ …..omissis…il progetto definitivo contiene, altresì tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni…”.
Quindi la deroga alla distanza non poteva essere richiesta dal Comune attraverso il progetto di fattibilità in quanto non era quello il livello progettuale previsto dalla legge per ottenere l’autorizzazione, ma attraverso il successivo progetto definitivo.
Una deroga da parte di TRENORD concessa al Comune su un progetto di fattibilità e non su un progetto definitivo sarebbe stata giuridicamente non valida.
Non avendo avuto nessuna interlocuzione con i redattori del progetto definitivo/esecutivo, lo scrivente non sa se la richiesta di proroga è stata effettivamente poi richiesta a TRENORD.
Ho altresì confermato, in sede di audizione, come l’utilizzo del legno per il nuovo fabbricato scolastico, insieme alla conformazione geometrica della struttura e ad altre tecniche costruttive da svilupparsi in fase di successiva cantierabilità, avrebbe assolutamente minimizzato l’impatto per gli utenti del plesso scolastico per la relativa vicinanza alla Ferrovia.
- Interferenza con il cantiere e aspetti grafici dello studio di fattibilità.
In sede di Commissione così come indicato anche negli elaborati del mio Progetto di Fattibilità, ho ribadito che l’obbiettivo era quello di riqualificare tutta l’area della Rodari senza inficiare l’attività didattica.
E’ stato fatto notare, almeno non a me direttamente e non in sede di audizione , ma durante il dibattito Consiliare, che in alcuni elaborati del Progetto di Fattibilità, il nuovo corpo aule circolare si sovrapporrebbe al fabbricato esistente da demolire, inficiando la continuità didattica nel vecchio fabbricato.
La piccolissima sovrapposizione, un piccolissimo triangolo, che si vede nella planimetria generale è dovuta semplicemente alla restituzione grafica delle superfici di ingombro di copertura visto dall’alto e questo aspetto era stato chiarito dallo scrivente durante l’interlocuzione con i tecnici della Commissione di Valutazione della Regione.
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Nel corso della audizione della Commissione, lo scrivente ha risposto anche ad altre domande da parte dei Commissari in merito alla scelta del mantenimento della palestra esistente e del suo ampliamento, rispetto alla completa demolizione ed alla sismicità del seminterrato
Relativamente alla palestra lo scrivente riteneva e ritiene che la ristrutturazione e l’ampliamento sia ancora oggi preferibile alla demolizione e ricostruzione, anche per un aspetto economico, ma queste sono valutazioni tecniche di un progettista e comunque impattanti economicamente, in un senso o nell’altro, sui Bilanci dell’Amministrazione.
Per quanto riguarda invece la sismicità del seminterrato del corpo di fabbrica esistente da demolire, nel progetto di fattibilità era previsto il mantenimento con un intervento antisismico “leggero” tenendo conto che la previsione progettuale era di mantenere sopra un’area verde e un agorà.
Sempre in sede di audizione ho avuto modo di ricordare come la pandemia da Covid 19 e successive varianti non hanno assolutamente comportato nessuna modifica alle norme tecniche che attengono all’Edilizia Scolastica in termini di incremento delle superfici destinate alla didattica e quelle destinate alle attività collaterali e agli spazi comuni.
E’ questa una narrazione che è stata veicolata senza essere a conoscenza della vigente legislazione in materia.
Basta andare sul sito della Camera dei Deputati – Documentazione parlamentare – TEMA – 2 Maggio 2022 – Istruzione – Le misure adottate a seguito dell’emergenza Coronavirus ( Covid 19) per il mondo dell’istruzione ( scuola istruzione e formazione professionale, università, Istituzione AFAM ) per leggere tutte le disposizioni di legge, ( DPCM, DL ) adottate dal Parlamento sul tema.
Si potrà leggere che non si parla assolutamente di modifiche della legislazione tecnica per quanto attiene all’incremento degli spazi, didattici e non, in tema di edilizia scolastica, ma, doverosamente, di diverse modalità di fruizione degli spazi con l’osservanza delle indicazioni date dagli organismi medici e sanitari, con una diversa articolazione degli ingressi, delle attività e tutto quello che abbiamo conosciuto in questi anni.
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L’Avvocata Rufini nel suo intervento poi riportato da ilSaronno, sostiene che per mia stessa ammissione il progetto di fattibilità era incompleto.
Sinceramente non so dove io abbia fatto questa ammissione di incompletezza che risulterebbe peraltro assolutamente non credibile visto che il mio Progetto di Fattibilità è stato approvato dalla Scuola, avvallato e integrato dall’Ufficio Tecnico del Comune con i loro elaborati, approvato dall’Amministrazione Comunale , considerato ammissibile dalla Commissione Valutatrice della Regione Lombardia, valutato dai tecnici dal Ministero della Pubblica Istruzione e da questi finanziato.
Per quanto riguarda i “nodi da sciogliere” come si legge nella nota, ho già risposto in precedenza in merito ai vari livelli di progettazione previsti dalla legge e dai contenuti richiesti.
Lo spirito della Legge, in tale ambito, è naturalmente quello di approcciarsi alla esecuzione di un’opera pubblica per step, prima sviluppando un’idea progettuale preliminare con il progetto di fattibilità, poi approfondendo tutte le tematiche tecniche e strutturali con il progetto definitivo e con questo richiedendo tutte le autorizzazioni di legge e poi eseguendo materialmente le opere con il progetto esecutivo posto a base di gara.
Se tutti i nodi tecnici che necessariamente ci sono in una complessa Opera Pubblica come una nuova scuola fossero tutti da sciogliere o, più correttamente, da approfondire in un unico livello, quello di fattibilità, non si spiegherebbe la necessità, che la legge impone, dei successivi livelli progettuali ; la legge invece, in questo caso è chiara e coerente con gli obiettivi di un’Opera Pubblica da PROGETTARSI per successive fasi.
A far data dal secondo semestre 2021, con il Decreto Semplificazioni, DL 77 del 31 Maggio 2021, e successive modificazioni , con riferimento ai soli interventi di Nuove Opere Pubbliche da progettarsi finanziate con il PNNR , PNC o Fondi Strutturali Europei, il quadro legislativo si è semplificato introducendo la possibilità di appaltare i lavori attraverso il progetto di fattibilità.
Lo dico solamente come dato di cronaca , ma ovviamente non attiene al nostro caso, trattandosi di norme che sono entrate in vigore negli ultimi mesi dello scorso anno.
CONCLUSIONI
Mi scuso innanzitutto per la lunghezza e i tecnicismi usati, ma ho ritenuto giusto e doveroso fare queste precisazioni anche per il rispetto dovuto verso le persone che hanno lavorato con me, oltre che per gli Amministratori che mi hanno dato fiducia e incaricato, i tecnici del Comune che hanno collaborato con me passo passo nello sviluppo del Progetto di Fattibilità e lo hanno integrato con i loro elaborati di competenza , i tecnici della Regione, i tecnici del MIUR e chi ha finanziato l’opera.
L’ho già fatto personalmente, ma approfitto di questa occasione per ringraziare nuovamente oltre all’Arch. Massimo Stevenazzi, già Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune, anche l’ Arch. Cristina Castiglioni e gli altri Tecnici dell’Ufficio Stabili che hanno collaborato con me e con l’ Arch. Panosetti.
E’ anche merito loro, oltreche’ degli Amministratori, se il Comune di Saronno ha avuto il finanziamento Ministeriale di 4 milioni di Euro.
Come già detto non voglio entrare nel merito delle questioni politico/amministrative e dei motivi per cui il Comune di Saronno abbia perso un finanziamento così importante, ne tantomeno polemizzare con chicchessia.
Sarebbe stato normale, corretto e trasparente che qualcuno dell’Amministrazione o incaricato dalla stessa mi avesse chiamato e mi avesse chiesto delucidazioni e chiarimenti sul Progetto di Fattibilità o sul finanziamento.
Da cittadino e da amministratore in un piccolo comune del Varesotto, Barasso, ritengo però veramente paradossale che si tenti di dare la colpa per la perdita del finanziamento anche al progetto che ha avuto il finanziamento stesso e indirettamente quindi a tutti coloro che lo hanno redatto, avvallato, approvato, valutato, ritenuto congruo , considerato ammissibile e finanziato.
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Ringrazio Lei Direttrice per l’ospitalità e la gentilezza , un saluto a tutti e un bocca al lupo alla Città di Saronno
Roberto