Assicurazione auto e tacito rinnovo: tutto quello c’è da sapere sui 15 giorni di copertura aggiuntiva

In Italia, fino a Dicembre 2013, vigeva una clausola molto nota tra gli utenti di vari contratti
assicurativi: la clausola del tacito rinnovo la quale prevedeva la proroga automatica del contratto
qualora l’utente non avesse proposto congrua informazione di disdetta del contratto sottoscritto
entro termini prescritti dal contratto medesimo, in genere entro 60 giorni o 30 giorni, dal giorno
della sua scadenza.
Questo meccanismo, ampiamente previsto ed utilizzato dalle compagnie assicurative, era
proverbiale per l’assicurazione auto ma anche per quella destinata alle moto e si estendeva alle
garanzie accessorie della Rc obbligatoria ex lege.
Tale norma era cogente per tutte le tipologie di contratto assicurativo, si veda il ramo vita o le
assicurazioni collegate a contratti di acquisto di beni immobili o le RC professionali, salvo che le
compagnie assicurative avessero disposto diversamente con clausola espressa.
A tutt’oggi, relativamente a queste ultime tipologie specifiche di contratti assicurativi, l’obbligo di
tacito rinnovo permane pur potendo essere escluso o contemperato da norme ad hoc per le
polizze pluriennali.
Tale clausola ha subìto delle modifiche importanti proprio nel campo dell’assicurazione auto e
moto, per l’appunto; la modifica è stata radicale, imponendo l’abolizione in toto del tacito
rinnovo ex art 170 -bis comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private tramite il DDL sulla
Concorrenza del 2017, poi diventato Legge.
Le garanzie accessorie prevedono che all’originario contratto di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile si aggiungano delle garanzie espresse, coperte dalla compagnia assicurativa,
come la Kasko o la polizza Furto e Incendio oppure ancora l’Assistenza Stradalecon varie opzioni di
tutela e servizi aggiuntivi in caso di avaria del veicolo o danneggiamento.
Anche in questo caso le modifiche intervenute, recepite nel Codice delle Assicurazioni private,
hanno vietato il tacito rinnovo imponendo la risoluzione del contratto alla sua scadenza, senza
deroghe anche per le summenzionate garanzie accessorie. Rimane però, ed è importante per l’automobilista, il termine di 15 giorni di tolleranza dalla scadenza per prorogare la polizza o scegliere un altro contratto da una diversa assicurazione.
Il termine di 15 giorni di comporto garantirà l’automobilista mantenendo valide le coperture della
sua assicurazione in scadenza con le garanzie collegate, senza porlo in condizioni di rischio legale
ma imponendo l’obbligo di provvedere al nuovo contratto assicurativo entro e non oltre le ore
24:00 del quindicesimo giorno di detto periodo.
Un sinistro avvenuto, per porre un esempio, il 14mo giorno dalla scadenza del contratto con un
nuovo contratto pagato il 16mo giorno sarà quindi scoperto da qualsiasi garanzia.
E’ fatta salva la libertà di mantenere la stessa compagnia o di cambiarla per il contestuale
mantenimento dell’impianto di garanzie del contratto scaduto ed operante nei 15 gg successivi,
fino a stipula di contratto nuovo.
Queste modifiche legislative, ormai assimilate dal sistema assicurativo, furono caldeggiate dalle
associazioni dei consumatori e sono ottemperate ovviamente anche da realtà online come
ConTe.it , quest’ultima impegnata espressamente sul campo dell’innovazione del rapporto tra
cliente e società assicurativa con un nuovo concetto di rapporto contrattuale totalmente gestito
sul web.
ConTe.it si distingue anche per le idee a tutto vantaggio del cliente, proposte nel mercato online in
un periodo in cui il monopolio delle assicurazioni più tradizionali non permetteva spazi di manovra
al consumatore